regolamento

 

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro interdipartimentale di ricerca sull’iconografia della città europea

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento

 

Art. 1 (Oggetto)

  1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna e il funzionamento del Centro interdipartimentale di ricerca sull’iconografia della città europea (di seguito denominato “Centro”), la cui istituzione e attivazione e riorganizzazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
  2. Partecipano alla costituzione del Centro i seguenti Dipartimenti:

Dipartimento di Architettura (DiARC);
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DiCEA);
Dipartimento di Studi Umanistici (Disu).

 

Art. 2 (Finalità e attività)

Il Centro rappresenta il principale riferimento, in ambito nazionale e internazionale, della tradizione di studi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di storia urbana e di iconografia storica della città. Le sue principali finalità sono la promozione di studi e ricerche su tali temi mediante l’uso di metodi e tecniche d’indagine bibliografica e archivistica e di moderni metodi di analisi basati su sistemi informatizzati, con specifico riferimento al territorio europeo, segnatamente a quello italiano e meridionale, nonché attraverso la pubblicazione e la divulgazione scientifica dei risultati raggiunti e l’organizzazione di mostre e convegni di studio.
All’interno di tale istituzione, l’iconografia storica delle città viene quindi considerata quale prezioso strumento d’indagine sulle trasformazioni urbane e del paesaggio, venendo anche analizzati i diversi metodi grafici usati tra il XV e il XX secolo, fino alla fotografia e alla cinematografia storica. Il Centro intende così arricchire progressivamente il proprio catalogo iconografico informatizzato, attualmente già consultabile sul sito web www.iconografiacittaeuropea.unina.it.
Oltre alle precipue finalità di studio e di ricerca di base, il Centro assume quella di collaborare con Enti pubblici e privati al fine della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, urbano e ambientale.

Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:
Il Centro sviluppa attività di ricerca sui temi di sua competenza e partecipa alle attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle normative e dallo Statuto di Ateneo vigente. Inoltre, il Centro concorre, secondo i suoi scopi istituzionali, alle attività formative dei corsi di I , II e III livello, nonché ad attività formative  internazionali.

 

Art. 3 (Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

  1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti di cui al punto 2 dell’articolo 1, che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l’istituzione e l’attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture.
  2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che, successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture.
  3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti un’attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.
  4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
  5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
  6. La quota di afferenza annua prevista è di euro 200,00.
  7. II Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

 

Art. 4 (Gestione amministrativa)

  1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
  2. L’organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del direttore generale, sentito il direttore del Centro. Il direttore generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili.
  3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall’esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture del Centro.
  4. Tutte le altre attività istituzionali intraprese e sviluppate in nome e per conto del Centro dai suoi membri, che abbiano ottenuto un finanziamento pubblico o privato che non rientri nelle attività commerciali, devono garantire la partecipazione al Centro di una quota relativa all’1,5 % del finanziamento stesso.
  5. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

 

Art. 5 (Organi)

Sono organi del Centro:

  1. Il Consiglio di Gestione;
  2. Il direttore.

 

Art. 6 (Composizione del Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è composto da:

  1. I professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l’istituzione e l’attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
  2. I professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, anche di altri Dipartimenti, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all’attivazione, sia stata accolta.
  3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 10 % del numero totale della componente dei professori di ruolo e ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
  4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile dei processi contabili del Centro; in caso di sua assenza, tali funzioni sono svolte dal presidente stesso o da un membro del Consiglio,  individuato su proposta del direttore in apertura dei lavori di ciascuna adunanza.
  5. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso o studiosi provenienti da altri Atenei .

 

Art. 7 (Compiti del Consiglio di Gestione)

Sono compiti del Consiglio di Gestione:

  1. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
  2. determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
  3. approvare il piano annuale delle ricerche proposto dal direttore;
  4. approvare la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
  5. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
  6. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
  7. autorizzare la stipula di contratti , convenzioni e di ogni altro atto negoziale, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
  8. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
  9. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del presente Regolamento;
  10. autorizzare le spese previste nel budget economico, degli investimenti e di cassa nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità;
  11. collaborare con gli organi di governo dell’Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
  12. deliberare su ogni altra questione a richiesta del direttore;
  13. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
  14. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

 

Art. 8 (Riunioni del Consiglio)

  1. Il Consiglio è presieduto dal direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-direttore, di cui al successivo art. 9.
  2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, anche in modalità telematica, su convocazione del direttore di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del direttore o di un terzo dei suoi componenti.
  3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata via e-mail o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
  4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal presidente e dal segretario.
  5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

 

Art. 9 (Il direttore)

  1. Il direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l’elezione del direttore viene convocato dal decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il direttore è nominato dal rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
  2. Il direttore nomina, tra i professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un vice-direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il vice-direttore decade alla cessazione dalla carica del direttore.
  3. Il direttore presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. È responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a esso affidate.
  4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro e adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità .

In particolare il direttore :

  1. propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
  2. predispone, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
  3. predispone la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale) , nonché il consuntivo di budget;
  4. gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi , negoziali e di spesa del Centro, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  5. provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
  6. promuove le attività del Centro;
  7. vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
  8. tiene i rapporti con gli organi accademici e con l’Amministrazione universitaria;
  9. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il direttore di Dipartimento.

 

Art. 10 (Sede, spazi e attrezzature)

 Il Centro ha sede in Napoli, via Monteoliveto, n. 3, c.a.p. 80134, Palazzo Gravina, 2° piano

  1. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
  2. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune;
  3. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.